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Unioni civili. Cosa cambia

di Daniela Caliendo


Vengono definite dalla nuova legge
come “formazioni formate
da persone dello stesso sesso”

Finalmente quindi anche l’Italia rientrerà dunque tra quei paesi europei che riconosce legalmente le coppie omosessuali. Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, viene approvata la regolamentazione delle unioni civili dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, meglio conosciuta come legge Cirinnà. Finalmente quindi anche l’Italia rientrerà dunque tra quei paesi europei che riconosce legalmente le coppie omosessuali e le convivenze al di fuori del matrimonio.

Le Unioni Civili vengono definite dalla nuova legge come “formazioni formate da persone dello stesso sesso”. Pertanto avremmo due soggetti maggiorenni dello stesso sesso, che abbiano esternato la volontà dell’unione, dinnanzi l’ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due testimoni. Appare evidente come il legislatore abbia voluto tutelare le formazioni sociali, prescindendo da ogni discriminazione di sesso o razza. Una volta che l’unione ha esternato la propria volontà all’ufficiale di stato civile, quest’ultimo dovrà farsi carico di registrare la nuova coppia nell’archivio dello stato civile. Ovviamente anche per le unioni civili vi sono delle cause di esclusione, ossia degli impedimenti alla contrazione del vincolo. Non potrà infatti contrarre unione civile chi è già sposato o ha già contratto precedente unione civile, i minorenni, gli interdetti per infermità mentale, coloro che hanno un legame di parentela e chi sia condannato in via definitiva per omicidio, consumato o tentato, nei confronti di chi sia coniugato civilmente con l’altra parte. Il testo della legge prevede che possono impugnare l’unione tutti coloro che hanno un interesse legittimo in presenza delle sopra indicate cause ostative. Nell’atto che certifica l’unione sono contenuti i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale, la residenza, e i dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Le parti inoltre hanno anche la facoltà di scegliere quale tra i loro cognomi verrà utilizzato, posposto o anteposto al proprio cognome. Relativamente ai diritti e doveri dell’unione, essi sono gli stessi che ritroviamo nell’art.143 del codice civile e che sono alla base del matrimonio, ossia l’assistenza morale e materiale e la coabitazione. L’unico elemento di diversità con le coppie sposate è rappresentato dall’assenza dell’obbligo di fedeltà. Appare invece particolarmente innovativa la disposizione in merito alle norme successorie e alla reversibilità. Qui infatti il legislatore richiama integralmente le disposizioni del codice civile equiparando la figura del contraente con il coniuge superstite. Cosi come anche le norme sulle indennità riconosciute al prestatore di lavoro. Lo scioglimento dell’unione avviene se una delle parti muore o ne viene dichiarata la morte presunta, se le parti manifestano dichiarazione di volontà di scioglimento anche disgiuntamente. In tal caso la domanda deve essere proposta dinanzi all’ufficiale giudiziario, trascorsi almeno tre mesi dalla manifestazione di volontà.

Durante la travagliata elaborazione della legge, ci sono stati numerosi contrasti in merito alla cosiddetta “Stepchild adoption”, ossia la possibilità che il figlio biologico del partner possa essere adottato dall’altro contraente dell’unione civile. Infine un breve cenno al tema di cui si è occupata la seconda parte della legge: le Convivenze di fatto. La nascita del cosiddetto contratto di convivenza che consente anche ai conviventi di disciplinare i loro rapporti patrimoniali, in un’ottica di maggiore garanzia e stabilità. Questa seconda parte della legge si presenta ancora piuttosto fumosa, oltre a prestare il fianco a notevoli dubbi interpretativi. Mi limiterò pertanto ad indicare alcuni requisiti necessari al fine dell’acquisto dello stato di convivente di fatto. In primo luogo è necessario essere maggiori di età, che la coppia formata dai conviventi non abbia rapporti di parentela, affinità, adozione o altra unione civile. Nonostante alcuni aspetti della legge non ancora chiari, il nuovo dettato normativo prevede il reciproco diritto di visita e l’accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o ricovero. Qualora la durata della convivenza non sia inferiore a due anni e non superi i cinque, il convivente ha diritto di abitazione sull’immobile. Questa tutela è soprattutto rivolta dal legislatore ai minori, il cui interesse è l’unico faro che deve illuminare la scelta di chi stabilisce quale soggetto deve godere della casa comune. Analoga tutela viene prevista per il diritto alla successione del contratto, qualora una delle due parti sia anche intestataria del contratto. E’ importante sottolineare come la legge sia valida e pertanto applicabile anche alle convivenze non registrate. La registrazione facilità la prova della convivenza ma è necessaria solo per la stipula di un contratto di convivenza. Con la Legge Cirinnà oggi anche coloro che non sono uniti da vincolo di matrimonio possono godere della regolamentazione di contribuzione alle necessità della vita in comune. Avv. Daniela Caliendo • Via Tuveri, 22 – Cagliari • Centralino: Tel. +39 070.343075 • studiolegaledanielacaliendo@gmail.com