di Daniela Caliendo
Il tema della famiglia
Nel corso degli anni il diritto di famiglia ha subito dei profondi cambiamenti e notevoli trasformazioni, tali da far si che questa materia, un tempo priva di considerazione è divenuta una materia, oggetto di numerose proposte di legge che le hanno dato una nomenclatura di “ materia nuova” che è in continua evoluzione, sotto diversi profili. Basti pensare alla profonda trasformazione che le Unioni Civili e le Convivenze hanno portato di recente nella nostra legislazione.
A differenza di altre materie del diritto, il tema della famiglia non può essere considerato solo una esposizione temporale del succedersi delle diverse norme. Deve invece darsi alle stesse una visione più ampia, che comprende non solo l’aspetto giuridico, ma talvolta anche emotivo di colui che la norma la deve applicare. Cosi si è verifiato anche per la recentissima e innovativa sentenza N.11504 del 10 maggio 2017 che ha operato quella che da tutti è stata individuata come rivoluzione copernicana del diritto di famiglia. Con questa sentenza la Corte di Cassazione, in adesione all’evoluzione sociale, ma anche all’applicazione di un principio oramai da tempo vigente in tutte le normative europee, ha finalmente attuato una rivisitazione di quello che oramai era un orientamento consolidato in tema di divorzio, stabilendo che un principio innovativo, non più riferito al tenore di vita goduto durante il matrimonio, cosi come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione del 1990, ma basato sulla valutazione dell’indipendenza e dell’autosufficienza economica del coniuge “debole” che lo richiede. Al riguardo va evidenziato come sino agli anni settanta, quindi prima della prima riforma del diritto di famiglia, del 1975, in tema di mantenimento si faceva riferimento ad una situazione di disparità economica tra coniugi, dove in base a quanto statuito dall’art.145 C.C., il marito aveva l’onere di proteggere il coniuge e garantirle tutti i mezzi di sostentamento, mentre la moglie avrebbe dovuto contribuire al mantenimento del marito solo ed esclusivamente nel caso in cui questi non avesse avuto mezzi sufficienti. Una sostanziale parificazione tra coniugi si ebbe nel 1970 con una pronuncia del 13 luglio 1970 n.133 della Corte Costituzionale che introdusse il principio di reciprocità nel mantenimento e nella contribuzione nel caso in cui uno dei coniugi, indifferentemente si fosse trovato nell’impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Sparivano quindi i primi retaggi in ordine al sesso alla titolarità della potestà maritale. Nel corso degli anni questa prospettiva di privilegio della classe maritale inizia a scomparire, tanto da fare divenire addirittura anacronistica la tutela della figura maschile. Di converso oggi si assiste ad una tale inversione dei ruoli nella coppia, da riuscire a farci affermare che l’uomo è tornato più padre e meno padrone. E’ necessario infatti evidenziare come all’interno dell’Unione Europea l’Italia sia statisticamente il paese con il picco numericamente più negativo di matrimoni, a cui però fa riscontro un’esponenziale aumento delle convivenze. Rispetto dunque del fondamentale diritto coniugale, ma anche rispetto del diritto alla bigenitorialità, quale parametro di riferimento per tutte le decisioni che riguardano i figli, ricordando che lo stesso rappresenta un diritto del bambino e non dell’adulto. Avv. Daniela Caliendo • Via Tuveri, 22 – Cagliari • Centralino: Tel. +39 070.343075 • studiolegaledanielacaliendo@gmail.com